Con riferimento all’esonero contributivo di cui alla news pubblicata precedentemente, informiamo che l’INPS ha pubblicato, con il messaggio n. 3499 del 26 settembre u.s., le istruzioni operative per la corretta fruizione dell’esonero, riformulata al 2% (anziché al 0,80%) dal D.L. aiuti bis, fornendo anche ulteriori indicazioni tecniche sull’applicazione dell’esonero.

Per completezza, si ricorda che il D.L. 115/2022 ha innalzato, con decorrenza dalla competenza di luglio 2022, a 2 punti percentuali l’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti, già in vigore dal 1° gennaio ma nella misura più bassa dello 0,80%.

L’esonero si applica ai lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Si segnala che il nuovo messaggio INPS, a differenza di quanto fatto con la precedente circolare 43/2022, ha precisato che, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Analogamente è necessario operare nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Nei casi in cui le variazioni intercorse al rapporto di lavoro richiedano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio nel caso di trasformazione da part-time a full-time o viceversa o di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro nel suo complesso.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

L’INPS precisa altresì che l’esonero si applica solo ai rapporti di lavoro subordinato in corso nel 2022. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.

Relativamente alle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, il messaggio prevede che per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022.

La valorizzazione degli arretrati per i mesi di luglio, agosto e settembre può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. La sezione va ripetuta per tutti i mesi di arretrato per ciascun dipendente.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, la riduzione sarà contenuta nella consueta tariffazione trimestrale, mentre i datori medesimi dovranno avere cura di restituire nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto il maggiore esonero relativo alla competenza di luglio, agosto e settembre.

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