Facendo seguito al precedente articolo e al relativo aggiornamento del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle Parti Sociali il 30/06/2022, si evidenzia quanto segue. Il citato Protocollo (Punto 2, “Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro”) prevede la facoltà per il datore di lavoro di controllo della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro.
Come più volte evidenziato, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
Riteniamo utile riepilogare i principali adempimenti previsti in capo al titolare del trattamento:
- Informativa integrativa sul trattamento dati personali – dipendenti e collaboratori
Trattasi di adempimento connesso agli obblighi informativi previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.
- Misure di sicurezza.
In particolare, la designazione dei soggetti incaricati, tramite lettera/atto di nomina e consegna delle relative istruzioni necessarie, secondo l’organizzazione interna.
Per completezza, si raccomanda di non registrare il dato acquisito e relativo alla rilevazione effettuata; coerentemente alla previsioni del Protocollo (v. nota al Punto 2 – “modalità di ingresso al luogo di lavoro”), è possibile per il Titolare identificare l’interessato e documentare il superamento della soglia di temperatura nei soli casi sia necessario ad attestare le ragioni che hanno impedito l’accesso dell’interessato ai locali aziendali.
Resta fermo, in ossequio al principio generale di finalità, che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 / Covid-19 ed il divieto di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es., in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria). In tal senso, assicurare modalità tali da garantire riservatezza e dignità del lavoratore anche nel caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.
- Verifica eventuali necessità di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento del titolare (art. 30, par. 1, Reg.), con aggiornamento (o inserimento, se non già presente) del trattamento “rilevazione temperatura corporea agli ingressi dei locali aziendali”.
Per ulteriori informazioni e supporto in merito, ti invitiamo a chiedere una consulenza scrivendo all’indirizzo privacy@hunext.com.