| La novità in sintesi Se il medico visita il lavoratore in ambulatorio il giorno successivo all’inizio della malattia, l’INPS può riconoscere anche il giorno precedente, purché il certificato sia compilato correttamente e quel giorno non sia sabato, domenica o una festività infrasettimanale. |
Malattia INPS: le nuove regole dal 4 settembre 2026
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha aggiornato le regole sulla data da cui decorre la tutela economica di malattia.
Il cambiamento riguarda soprattutto una situazione frequente: il lavoratore avverte i sintomi in una giornata lavorativa, ma riesce a recarsi nell’ambulatorio del medico curante soltanto il giorno successivo.
Dal 4 settembre 2026, anche in caso di visita ambulatoriale, la copertura previdenziale può comprendere il giorno immediatamente precedente alla data di emissione del certificato. Non si tratta però di un automatismo: devono essere rispettate tutte le condizioni indicate dall’INPS.
Prima della modifica: copertura legata alla data del certificato
Fino al 4 settembre 2026, la regola generale prevedeva che la tutela previdenziale iniziasse dalla data di rilascio del certificato medico.
L’INPS riconosceva anche il giorno precedente solo in caso di visita domiciliare, a due condizioni:
- il medico doveva compilare il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” indicando il giorno precedente;
- il giorno precedente doveva essere un giorno lavorativo.
Se la visita veniva effettuata presso l’ambulatorio del medico, la giornata precedente non poteva essere riconosciuta retroattivamente.
Cosa cambia: riconoscimento esteso alla visita ambulatoriale
La nuova interpretazione estende la possibilità di riconoscere il giorno precedente anche quando il lavoratore viene visitato nell’ambulatorio del medico curante.
La modifica tiene conto dell’attuale organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e dei tempi effettivi necessari per accedere alla visita medica.
| Attenzione Il certificato non copre automaticamente il giorno precedente. È indispensabile che il medico indichi espressamente quella data nel campo dedicato e che la giornata rispetti i requisiti previsti. |
Le tre condizioni da verificare
Il giorno precedente alla visita ambulatoriale può essere considerato coperto da malattia soltanto quando sono presenti tutti questi requisiti:
- Il medico indica nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con riferimento al giorno immediatamente precedente.
- Il giorno precedente non è una festività infrasettimanale.
- Il giorno precedente non cade di sabato o di domenica.
Sabato, domenica e festività infrasettimanali restano esclusi perché, in tali giornate, è garantito il servizio di continuità assistenziale, cioè la guardia medica.
Un esempio pratico
| Situazione | Esito secondo le nuove regole |
| Il lavoratore si ammala lunedì e viene visitato in ambulatorio martedì. Il medico indica lunedì nel campo dedicato. | Lunedì può essere riconosciuto come giorno di malattia. |
| Il lavoratore viene visitato lunedì e dichiara di essere ammalato da domenica. | Domenica non può essere riconosciuta con questa regola. |
| Il medico non valorizza il campo con la data del giorno precedente. | La retrodatazione non può essere applicata. |
Cosa devono fare i datori di lavoro e gli uffici HR
La nuova regola evita che il lavoratore subisca conseguenze negative dovute esclusivamente all’impossibilità di ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia.
Per gestire correttamente l’assenza, l’azienda deve:
- controllare la data di emissione del certificato;
- verificare la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”;
- accertare che il giorno precedente non sia sabato, domenica o festività infrasettimanale;
- registrare correttamente l’assenza quando la decorrenza dal giorno precedente è riconoscibile.
| Indicazione operativa La verifica deve concentrarsi sulle date riportate nel certificato. La nuova disciplina riguarda la decorrenza della tutela previdenziale e richiede una gestione coerente dell’assenza nei sistemi aziendali. |