A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015, entro il 31 gennaio 2023 i datori di lavoro che hanno utilizzato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori con contratto di somministrazione devono comunicare alle rappresentanze sindacali:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi
- la loro durata
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
La comunicazione deve essere effettuata alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ovvero alle rappresentanze aziendali (RSA) o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione di detto obbligo, è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Si coglie l’occasione per ricordare che i lavoratori somministrati devono essere registrati anche sul Libro Unico del Lavoro dell’utilizzatore.
Si ricorda, infine, che, a norma dello stesso art. 36, comma 2, “Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici”.
Qualora rientriate tra i soggetti tenuti all’adempimento, consigliamo di mettersi in contatto con le società di somministrazione fornitrici al fine di ottemperare all’obbligo previsto.